Unione Regionale UILP Sardegna

Cumulo redditi e pensione ai superstiti

07.02.2024
Progetto senza titolo 2024 02 06T154852

Cumulo redditi e pensione ai superstiti: quali sono le novità? La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla disciplina del cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi del beneficiario. Secondo la Corte la decurtazione effettiva della pensione non può essere superiore all’entità dei redditi aggiuntivi. Per la Corte ridurre la pensione oltre la misura dei redditi conseguiti, costituirebbe un danno per il superstite. L’Inps ha acquisito la pronuncia della Corte, specificando che la trattenuta operata sulla pensione ai superstiti, nella percentuale prevista in relazione alle fasce nelle quali si colloca il reddito dell’anno di riferimento, non può comportare una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dallo stesso soggetto.

Se sei titolare di una pensione ai superstiti e hai dei redditi aggiuntivi, potresti avere diritto alla ricostituzione della pensione e agli arretrati! Rivolgiti alla Uilp e all’Ital Uil per verificare la tua posizione, fare l’eventuale domanda di ricostituzione e interrompere il limite della prescrizione! Per gli iscritti Uilp e Uil questa operazione è gratuita.

 

È dunque illegittimo applicare riduzioni e decurtazioni che superino (quantitativamente) l’importo dei redditi aggiuntivi del beneficiario. Ecco i nuovi limiti reddituali per la pensione ai superstiti in vigore nel 2024:

nessuna decurtazione del trattamento pensionistico in caso di redditi aggiuntivi entro il limite di 23.345,79 euro (cioè inferiori o pari a 3 volte il Trattamento minimo Inps).

decurtazione del 25% del trattamento pensionistico per tutti i redditi compresi tra 23.345,79 euro e 31.127,72 euro (cioè compresi tra 3 e 4 volte il Trattamento minimo Inps).

decurtazione pari al 40% del trattamento pensionistico per redditi compresi tra 31.127,72 e 38.909,65 euro (cioè compresi tra 4 e 5 volte il Trattamento minimo Inps).

decurtazione pari al 50% del trattamento pensionistico per redditi superiori a 38.909,65 euro (cioè superiori a 5 volte il Trattamento minimo Inps).

Sono previste clausole di salvaguardia per evitare che il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta sia inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente successiva.

L’Inps procederà al riesame d’ufficio delle pensioni interessate nel caso in cui l’importo delle somme non corrisposte per effetto delle riduzioni abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento (tenendo presente la clausola di salvaguardia), erogando le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione quinquennale.

I pensionati interessati possono comunque agire tramite il Patronato Ital Uil, per chiedere la ricostituzione della pensione e l’interruzione dei termini della prescrizione quinquennale.
 

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