Unione Regionale UILP Sardegna

Novità nelle pensioni di gennaio 2023

13.01.2023
riforma pensioni

Sintesi delle principali novità relative alle pensioni erogate a gennaio 2023 e dei principali contenuti presenti nel cedolino.

  1. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022 e relativo conguaglio
  2. Rinnovo 2023
  3. Indice di perequazione provvisorio 2023 per i vari importi complessivi
  4. Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023

Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022 e relativo conguaglio
L’aumento di perequazione automatica per l’anno 2022, già riconosciuto alle pensioni in via provvisoria nella misura dell’1,7 %, è stato stabilito in via definitiva nella misura dell’1,9%.

Come sapete, il relativo conguaglio, pari allo 0,2 %, come previsto dal cosiddetto Decreto Aiuti bis emanato dal precedente governo, è già stato applicato dall’Inps, a partire dalla mensilità di novembre 2022, per quanto riguarda la maggioranza dei trattamenti pensionistici, e a partire dalla mensilità di dicembre, per la parte rimanente dei trattamenti.

Rinnovo 2023
Nel mese di gennaio di ogni anno, come è noto, l’Inps procede ai rinnovi di tutti i trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali, applicando la rivalutazione sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) registrata nell’anno precedente.
Entro il 20 novembre di ogni anno viene emanato un decreto che fissa l’indice di perequazione provvisorio da applicare nell’anno successivo.

L’indice provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2023 è pari al 7,3%, in base al decreto interministeriale del 10 novembre 2022.
L’adeguamento è provvisorio, perché l’indice di perequazione è stimato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
In caso di variazione dei valori, che saranno fissati in via definitiva nel prossimo mese di novembre, ci sarà un conguaglio nel mese di gennaio 2024.
Si ricorda che, in caso di più di un trattamento pensionistico, la rivalutazione è attribuita considerando come unico trattamento tutte le pensioni di cui si è titolari (con l’esclusione di alcune prestazioni di carattere assistenziale).
Come sapete, la legge di bilancio 2023, contro la quale come Uil e Uilp ci siamo mobilitati in tutto il Paese, peggiora in modo significativo il meccanismo di rivalutazione per il biennio 2023-2024, tornando al meccanismo meno equo e meno favorevole per importi complessivi e introducendo aliquote di rivalutazione ridotte per i trattamenti pensionistici di importo lordo complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps in pagamento per l’anno 2022 (525,38 euro mensili lordi per 4, pari a 2.101,52 euro mensili lordi). Ricordiamo che il ‘danno’ si trascina in modo strutturale in tutti gli anni successivi in cui si riceverà la pensione.
La rivalutazione è quindi:

L’indice di perequazione provvisorio 2023 per i vari importi complessivi
L’indice di perequazione provvisorio 2023 è pertanto rispettivamente del:

  • 7,3%, per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo.
  • 6,21%, per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo.
  • 3,87%, per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo.
  • 3,43%, per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo.
  • 2,70%, per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo.
  • 2,34%, per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.

A gennaio attribuita la rivalutazione solamente ai trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il minimo
Come già comunicatovi, a gennaio l’Inps, con la motivazione di voler evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, ha attribuito la rivalutazione solo ai beneficiari di trattamenti pensionistici complessivamente compresi nel limite di 4 volte il trattamento minimo, cioè 2.101.52 euro mensili lordi.
Per i pensionati con trattamenti di importo superiore, la rivalutazione, con gli arretrati, sarà attribuita sulla prima rata utile successiva all’approvazione definitiva della legge di bilancio, presumibilmente a febbraio o a marzo.

Beneficiari di trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 2.101,52 euro e pari o inferiore a 2.692 euro
Segnaliamo che a gennaio è terminato l’incremento provvisorio rispettivamente del 2%, dell’1,8% e dell’1,5%, a seconda dell’importo del trattamento, per i trattamenti pensionistici di importo fino a 2.692 euro mensili lordi, previsto dal precedente governo Draghi.
Pertanto, i beneficiari di trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 2.101,52 euro e pari o inferiore a 2.692 euro, a gennaio riceveranno una pensione di importo inferiore a quello ricevuto a dicembre 2022. Alla prima rata utile, sarà poi attribuita la rivalutazione spettante per il 2023.

Alla prima rata utile, incrementi transitori dei trattamenti di importo pari o inferiore al trattamento minimo
Vi ricordo, infine, che la legge di bilancio 2023 prevede anche degli incrementi transitori, aggiuntivi alla rivalutazione del 7,3%, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2023 e 2024. L’Inps (analogamente a quanto stabilito per i trattamenti di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo) ha deciso di non erogare questi incrementi con la rata di gennaio, ma di aspettare l’approvazione definitiva della legge di bilancio. Gli incrementi, con gli arretrati, saranno quindi attribuiti sulla prima rata utile.
Ai trattamenti pensionistici lordi complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo (525,38 euro) è riconosciuto per l’anno 2023 un incremento transitorio dell’1,5% (da aggiungere al 7,3%). L’incremento è del 6,4% (sempre da aggiungere al 7,3%) nel caso di soggetti in possesso dei requisiti che abbiano compiuto i 75 anni di età.
Per l’anno 2024, l’incremento transitorio è del 2,7%.
(Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato).
Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerarsi al netto dell’incremento transitorio, che non rileva ai fini della rivalutazione stessa e che cessa i suoi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, a decorrere dal rateo di pensione di gennaio 2023, oltre all’ Irpef mensile, sono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative all’anno 2022 (Irpef e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche.
Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.
Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo dell’Irpef ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione è estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Le somme conguagliate saranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
Ricordiamo, infine, che le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

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