Breve sintesi delle principali informazioni contenute nel cedolino di pensione di marzo 2024.
DATA DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI
Il pagamento avverrà con valuta 1° marzo.
NUOVO SISTEMA DI SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF PER IL 2024
A partire dalla mensilità di pensione di marzo 2024, l’Inps procede all’applicazione (sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate a tassazione ordinaria ai fini Irpef) delle novità introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Le trattenute Irpef sono quindi effettuate sulla base della riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito. Nello specifico: 23% per i redditi fino a 28.000 euro; 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43% per i redditi superiori a 50.000 euro. Si ricorda che la detrazione spetta sul complesso dei trattamenti riconosciuti al medesimo soggetto. Insieme al rateo di pensione di marzo, viene corrisposto anche il conguaglio relativo al ricalcolo dell’Irpef applicata sui ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024. Sul cedolino di marzo è riportata la seguente annotazione: “Da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del d.lgs. 216/2023”.
TRATTENUTE FISCALI: CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2023, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, TASSAZIONE 2024
Alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (Irpef e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps. Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’Inps ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento. Se i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 sono risultati insufficienti per il recupero totale, si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi, fino all’estinzione del debito. Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010). Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di marzo, oltre all’Irpef mensile, sono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Si ricorda infatti che le addizionali regionali e comunali sono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.